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Gruppo Sportivo Tebaldi
 

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art.1 - L’associazione polisportiva non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. M. TEBALDI” con sede in Verona, Via Pestrino n.13

è retta dal seguente statuto.

La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 – L’Associazione Sportiva Dilletantistica senza scopo di lucro si propone di perseguire le seguenti finalità:

  • la promozione, diffusione e pratica di ogni attività sportiva (agonistica o dilettantistica), culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero;
  • l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici che privati;
  • l’istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
  • la gestione di palestre ed impianti sportivi, anche polivalenti, pubblici e privati;
  • l’attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;
  • l’adesione in Italia ed all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
  • l’organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
  • la pubblicazione e diffusione anche attraverso l’utilizzo di siti internet di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all’attività sportiva e culturale in genere;
  • lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente le attività sportive e culturali in genere;
  • la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;
  • l’assistenza legale e tecnica ai propri associati;
  • il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

Art.3 –L’associazione può aderire ad Enti di Promozione Sportiva di tipo associativo, anche riconosciuti a livello nazionale, che per oggetto e finalità siano compatibili con il proprio statuto.

Art.4 – L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.5 – L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal consiglio Direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art.6 – L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

Art.7 – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, da sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi o dai trofei vinti

Art.8 – Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate all’attività svolta dalla stessa e che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo statuto e eventuali regolamenti interni.

L’Associazione è composta da:

  • Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che sottoscrivono il presente statuto;
  • Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell’Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
  • Soci Onorari e/o Benemeriti i quali sono nominati tali per particolari benemerenze acquistate nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal presidente dovrà essere approvata e ratificata dall’assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti alla votazione.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.9 – Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso, per decadenza, esclusione e morosità nel pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.

L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno un anno, o quando siano in corsoinadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso che sospende la delibera deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ne rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.

Art.10 – Sono organi dell’associazione: l’assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell’associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Art.11 – L’assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori, ordinari ed atleti. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso esposto presso la sede sociale.

L’assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purchè munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art.12 – L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’assemblea riunita in via ordinaria:

  • approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
  • nomina per elezione, a scrutinio segreto, il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente il Segretario, il Cassiere ed il Consiglio Direttivo.

Art.13 – L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, ove ottenga la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal Segretario.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.14 – Il Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni, rappresenta legalmente l’associazione e ne manifesta la volontà.

Art.15 - Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori e ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, il Segretario ed il Cassiere.

I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante comunicazione presso la sede dell’associazione che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha l’onere della predisposizione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel corso dell’esercizio sociale, determina l’importo delle quote associative e delibera in merito all’ammissione dei nuovi soci.

Art.17 – Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finchè vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza. Ha il compito di redigere i verbali durante le riunioni degli organi dell’associazione curando la tenuta dei libri delle adunanze opportunamente predisposti.

Art.18 – Il Cassiere viene nominato dal Consiglio e dura in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato. Ha mansioni contabili all’interno dell’associazione e ne gestisce le risorse finanziarie in base alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Art.19 – I titolari degli organi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente.

Le dimissioni, o la revoca del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione. Il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Art.20 – La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate agli organi ed Enti competenti.

Art.21 – Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto e dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, viene affidata ad il Cassiere e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.

Art.22 – Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici – tesserati e maggiorenni, per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni.

Art.23 – Nei confronti dei soci dell’Associazione i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

  • deplorazione;
  • sospensione;
  • radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci a maggioranza degli aventi diritto.

Art.24 – Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri: il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori; il terzo, nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati.

Art.25 – Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio.

Art.26 – In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere evoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia .

Art.27 – Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge e, se applicabili, le norme stabilite dal CONI, dal C.S.I. e dalle Federazioni Sportive cui l’Associazione decida di affiliarsi.

Art.28 – Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 16 gennaio 2006.